Art. 3.
(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei dirigenti della corte d'appello di Bolzano).

      1. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, procedendo alla conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Bolzano e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.
      3. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello. Con le medesime norme è fissata la data di inizio del funzionamento dei citati uffici giudiziari.
      4. In ogni caso, gli eventuali oneri correnti connessi all'attivazione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.